L’articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Novità introdotte dal D.lgs. n. 44/2024
In data 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall’art. 6, permette l’accesso al tirocinio formativo di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorché privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall’art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.
Diversi sono invece i periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati.
Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
Articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98
Requisiti
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
Modalità di presentazione della domanda
A partire dal 17 gennaio 2022, le domande di ammissione al tirocinio ex articolo 73 del D.L. 69/2013 dovranno essere inserite esclusivamente attraverso il nuovo portale: GESTIONE TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73, D.L. 69/2013 E BORSE DI STUDIO
Materiale utile: D.L 69_2013 art 73 - Manuale utente tirocinante
Borse di studio
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore a euro 400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
La richiesta di borsa di studio va presentata tramite piattaforma on line: GESTIONE TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73, D.L. 69/2013 E BORSE DI STUDIO