Attribuzioni
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti.
Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..
Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:
Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:
Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:
Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:
Funzioni istituzionali della Magistratura di Sorveglianza
La Magistratura di Sorveglianza è l’organo giurisdizionale istituito con la legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 26/7/1975 N. 354, in attuazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. La sua funzione istituzionale è quella di sorvegliare sulla esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna penale irrevocabile, nel rispetto di principi costituzionali e delle norme dell’Ordinamento Penitenziario che stabiliscono che le pene previste dalla legge non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere anche alla rieducazione del condannato in relazione all’evoluzione della personalità del soggetto e alla sua capacità d’inserimento nella società libera attraverso gli strumenti espressamente previsti dalla legge.
La Magistratura di Sorveglianza si compone di due organi giurisdizionali rispettivamente con competenza monocratica e collegiale: l’Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza, costituiti, il primo presso ogni tribunale con sede nel capoluogo di provincia e, il secondo, in ogni distretto di Corte di Appello e Sezione distaccata di Corte di Appello. Le diverse competenze dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza sono disciplinate dalle norme del Codice di Procedura Penale ( art. 677 e segg.) e dell’Ordinamento Penitenziario.
La struttura dell’Ufficio di Sorveglianza è costituita da uno o più magistrati di sorveglianza e da personale amministrativo, ed ha competenza territoriale estesa al territorio del capoluogo di provincia.
Il Magistrato di Sorveglianza decide sulle seguenti materie: liberazione anticipata, permessi premio e di necessità, sospensione e rinvio provvisorio dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza, esecuzione domiciliare della pena detentiva ex lege n. 199/2010, applicazione e revoca delle misure di sicurezza, esecuzione delle misure alternative, approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, reclami avverso provvedimenti disciplinari, rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi dell’art. 35 ter O.P., remissione del debito, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, applicazione ed esecuzione delle sanzioni sostitutive, autorizzazione corrispondenza e colloqui telefonici dei detenuti, domanda di grazia.
Svolge inoltre attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari attraverso visite e audizioni dei detenuti, e controlla che il trattamento del condannato o internato venga attuato in conformità ai principi costituzionali e dell’ordinamento penitenziario. La competenza territoriale si basa sul luogo di detenzione, di residenza o del domicilio dell’interessato.
Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale ; è composto dal presidente, da tutti i magistrati degli uffici di sorveglianza del distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia, nominati ogni tre anni dal CSM. L’organo che decide è costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza in servizio presso gli uffici di sorveglianza del distretto sotto la cui giurisdizione ricade il condannato o il soggetto detenuto sulla cui posizione deve deliberarsi, e da due esperti; ha competenza territoriale distrettuale ed esclusiva in materia di concessione della riabilitazione, di applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere ( detenzione domiciliare e affidamento in prova ai servizi sociali); provvede sulla estinzione della pena per esito positivo della misura, sul rinvio e la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di minore e soggetti affetti da gravi patologie.
Decide sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza in materia di: liberazione anticipata, rimedi risarcitori ex art. 35 ter O.P., permessi, limitazioni e controllo della corrispondenza del detenuto; in sede di appello, decide sulle impugnazioni avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in ambito delle misure di sicurezza.
L’udienza dinanzi alla magistratura di sorveglianza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del rappresentante dell’ufficio della Procura Generale; l’interessato libero può partecipare personalmente e, se detenuto, solo se ristretto nell’ambito del distretto, e può presentare memorie. Le decisioni sono emesse con ordinanze adottate in camera di consiglio ricorribili in cassazione.
La Corte Costituzionale, con due pronunce del 2014, ha dichiarato che gli interessati possono chiedere che il procedimento di sorveglianza dinanzi al Tribunale e quello dinanzi al Magistrato di Sorveglianza per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolgano nelle forme dell’udienza pubblica.
Sia il Tribunale che il Magistrato di Sorveglianza procedono, nelle materie di rispettiva competenza, su richiesta dell’interessato, del pubblico ministero, del difensore o di ufficio, e per alcuni benefici anche su richiesta dei prossimi congiunti, con udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 666 c.p.p..
Per le riabilitazioni, le valutazioni sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, le remissioni del debito, le rateizzazioni e conversione delle pene pecuniarie, l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, si procede senza formalità con ordinanza emessa inaudita altera parte, a norma dell’art. 667 co. 4° c.p.p. La parte interessata può comunque fare opposizione all’ordinanza ed attivare il procedimento ex artt. 666 e 678 CPP.
Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici , sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici:
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.
Chi siamo
La Procura della Repubblica per i Minorenni è un organo giudiziario specializzato, istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni, preposto, insieme ad altri soggetti istituzionali, alla cura degli interessi del soggetto minore d’età.
La Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania è una delle 29 Procure per i Minorenni d'Italia.
Funzioni e competenza della Procura per i minorenni
I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono sia nell’ambito penale che in quello civile.
- Settore penale
Nel settore penale la Procura per i Minorenni esercita funzioni analoghe a quelle delle altre Procure.
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nell’ambito del distretto, nonché l’esecuzione dei provvedimenti emessi in materia penale dal Tribunale per i Minorenni e svolge tali compiti o direttamente o delegando i sostituti procuratori.
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di conseguenza vanno trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.
Il procedimento penale minorile è regolamentato dal D.P.R. 22/09/1988 n. 448 (e solo per quanto non previsto in detto decreto anche dalle norme del codice di procedura penale) che detta regole particolari che valgono a differenziarlo per molti aspetti dal processo a carico dei maggiorenni.
Il processo minorile presta costante attenzione alla personalità al minore che commette reati e la sensibilità ai suoi bisogni, alle sue risorse, ai suoi processi educativi sono elementi base nelle decisioni del giudice.
È previsto che all’imputato minorenne venga illustrato il significato di tutte le attività che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, delle decisioni del giudice, che al fine di accertare di volta in volta, come impone la legge, la capacità di intendere e volere (c.d. imputabilità) del giovane autore del reato, deve acquisire notizie sulle condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali dello stesso, assumendo, anche senza formalità, informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore. A tal fine l’autorità giudiziaria si avvale in ogni grado e stato del procedimento dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia (USSM).
Sono inoltre previsti provvedimenti per la rapida fuoriuscita dal circuito penale, strumenti di riduzione del danno che l'impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo, nonché modalità di chiusura del procedimento penale alternative alla condanna, che si realizzano con interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso l'azione diretta con il ragazzo, la sua famiglia, il suo contesto allargato di relazioni, il suo ambiente.
La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.p.r. 448/88 e per concessione del perdono giudiziale ex art. 169 c.p. sono due peculiari modi di definizione del procedimento penale minorile che, pur presupponendo l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato minorenne in ordine al reato contestatogli, consentono una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, attraverso l’astensione del giudice da una pronuncia di condanna.
Presupposti per la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto sono la particolare tenuità del fatto di reato commesso, l’occasionalità dello stesso, desunta sostanzialmente dalla assenza di precedenti pregiudizi penali a carico dell’indagato, ed il rischio che la prosecuzione del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore.
Il giudice, invece, concede il beneficio del perdono giudiziale, sia nel corso dell’udienza preliminare che all’esito del dibattimento, nel caso in cui la pena che in concreto ritiene di dovere irrogare all’imputato sia pari o inferiore ad anni due di reclusione ovvero ad € 1.549,00, anche se cumulata alla pena detentiva e ritenga di dovere effettuare una prognosi favorevole sulla futura astensione del minore dalla commissione di reati (prognosi, che a differenza di quella che sta a fondamento della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è definitiva, non essendo suscettibile di verifica successiva).
L’adozione di questo tipo di pronunce nel corso dell’udienza preliminare, ovvero nel corso delle indagini per l’irrilevanza del fatto, presuppone il consenso dell’indagato alla definizione del procedimento allo stato degli atti, espresso da lui personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale.
Altro modo di definizione anticipata del procedimento, di recente introduzione, è previsto dall’art. 27 bis dpr. 448/88 che per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, consente al Pubblico Ministero – in alternativa all’esercizio dell’azione penale - di notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
Un istituto di grande rilevanza nel processo minorile è la sospensione del processo per messa alla prova disciplinato dall’art. 28 del d.p.r. 448/88, che consiste nella sospensione del processo per un periodo, variabile in relazione alla gravità del reato, nel corso del quale l’imputato minorenne è impegnato a seguire un progetto elaborato dai servizi sociali minorili. Al termine di tale periodo, il giudice, nel caso in cui ritenga, in considerazione del comportamento tenuto dal minore e della evoluzione della sua personalità, che la prova abbia avuto esito positivo, dichiara l’estinzione del reato.
In tale ottica, per impedire che un procedimento orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interesse meramente economici, l’art. 10 del d.p.r. 448/88 prevede l’inammissibilità nell’ambito del processo penale minorile dell’esercizio dell’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato dal reato.
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni
Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale ed attuano gli interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale" e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994.
In particolare, raccolgono e forniscono elementi conoscitivi sul minorenne sottoposto a procedimento penale e formulano concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria minorile.
Gli USSM svolgono anche attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.
- Settore civile
Nel settore civile la Procura per i Minorenni è organo promotore di provvedimenti a tutela del minore e per tale ragione è il destinatario di tutte le informative o segnalazioni che riguardano situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per lo stesso.
Ricevute tali segnalazioni, la Procura per i Minorenni svolge una istruttoria preliminare, anche attraverso i servizi sociali operanti sul territorio, e, sulla base delle informazioni acquisite, valuta l’opportunità di chiedere l’emissione di provvedimenti diretti a tutelare il minore.
Nel caso in cui dall’istruttoria svolta emerge che i genitori abbiano tenuto comportamenti pregiudizievoli nel confronti del figlio, il Procuratore della Repubblica richiede al Tribunale per i Minorenni l’apertura di un procedimento volto all’adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabiltà genitoriale, ovvero nei casi più gravi l’apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità dello stesso, con eventuale suo inserimento in una famiglia sostitutiva di quella d'origine o in una comunità di tipo familiare.
Nel caso in cui dall’istruttoria emerga, invece, che il minore abbia tenuto una condotta irregolare, e non vi siano profili di inadeguatezza degli esercenti la responsabilità genitoriale, il Procuratore può riferire tali fatti al Tribunale per i Minorenni affinché valuti l’opportunità di affidare il minore al servizio sociale ovvero di collocare lo stesso presso una casa di rieducazione o un istituto medico – psico – pedagogico ai sensi dell’art. 25 del R.D.L. 20 giugno 1934 n. 1404 (procedimento amministrativo).
La Procura è, inoltre, organo di controllo, nell'interesse del minore, dell'operato del Giudice, attraverso la partecipazione all'udienze, l'espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.
Ai sensi della legge n. 64/94 che ha dato ratifica ed esecuzione alle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio, la Procura per i Minorenni ricopre il ruolo di "longa manus" dell'Autorità Centrale, che si concretizza nella redazione del ricorso, nella partecipazione al procedimento e nell'esecuzione del provvedimento conclusivo.
Le innovazioni introdotte con la Legge 28 marzo 2001, n. 149, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 184/83 la Procura della Repubblica per i Minorenni ha il compito controllo sulle comunità che ospitano minori. Tale controllo viene attuato attraverso: visite agli Istituti che vengono effettuate con cadenza semestrale; trasmissione da parte degli Istituti degli elenchi dei minori ricoverati; relazioni sociali di aggiornamento sulla situazione socio-ambientale delle famiglie dei minori. Ciò al fine dì verificare le motivazioni e la durata della istituzionalizzazione dei minori ed i rapporti con la famiglia d'origine, sì da stimolare i provvedimenti a loro tutela (nei casi più gravi l'apertura di un procedimento per la verifica ed eventuale declaratoria dello stato di abbandono e quindi di adottabilità) e in tal modo prevenire i danni loro derivanti da un indeterminato protrarsi del ricovero in istituto.